FONDAZIONE ADRIANO BUZZATI-TRAVERSO
È costituita nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 (infra citato anche come “Codice del Terzo Settore” o con l’acronimo CDTS) e della normativa in materia, una Fondazione denominata “FONDAZIONE ADRIANO BUZZATI – TRAVERSO”.
La Fondazione ha sede legale nel Comune di Pavia. L’attuale indirizzo della Fondazione è in via Adolfo Ferrata n. 9 presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Lazzaro Spallanzani” dell’Università di Pavia.
Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dall’organo di amministrazione e non comporta obbligo di modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore, aderisce al modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore e dal Codice Civile.
A seguito dell’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione “Fondazione ADRIANO BUZZATI – TRAVERSO ETS”.
La Fondazione ha lo scopo, mantenendo vivo il pensiero del Professor Adriano Buzzati Traverso, continuando la sua opera a favore della comunità scientifica e culturale, di promuovere ed incoraggiare nell’ambito nazionale iniziative nei settori della scienza e della tecnica nei campi dell’ingegneria genetica, della biologia molecolare, della genetica molecolare, dell’immunologia e delle scienze che costituivano i campi di interesse del Prof. Adriano Buzzati – Traverso: attività aventi come fine ultimo di contribuire alla soluzione dei problemi dell’Uomo.
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale in forma di azione volontaria e/o di ricerca, e/o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, attività ricadenti nell’ambito dei settori di cui all’art.5 del D. Legisl. 117/2017 comma 1 lettere d), g), h), i) e precisamente:
- attività culturali con finalità educative
- attività di formazione universitaria e post universitaria
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale nelle materie di cui sopra, affini e/o complementari
- organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura scientifica nell’ambito degli argomenti di ricerca e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, degli studi per la prevenzione e diagnostica delle malattie
Per dare attuazione ai propri scopi la Fondazione potrà fra l’altro:
- erogare somme di denaro, beni o servizi a sostegno di attività di interesse generale a norma dell’articolo 5 del Codice del Terzo Settore
- assegnare borse di studio a giovani laureati e/o laureandi che operano nei settori di interesse della Fondazione, a giovani ricercatori, assegnare riconoscimenti e premi a studiosi meritevoli
- promuovere e/o organizzare corsi di formazione nelle discipline biologiche di base, seminari, manifestazioni, convegni, incontri e la pubblicazione dei relativi atti o documenti o collaborare alla organizzazione degli stessi
- promuovere intese con Istituti, Enti o altre strutture di ricerca operanti nei campi di interesse della Fondazione
- partecipare ad iniziative atte a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli operatori o organismi nazionali e internazionali, con i relativi addetti e con il pubblico
- diffondere il sapere scientifico, svolgere attività di divulgazione scientifica così da rendere i risultati della ricerca nel campo medico e biologico patrimonio di tutti
- promuovere, incentivare ed effettuare raccolta di fondi anche tramite l’organizzazione di eventi e iniziative previste dall’articolo 7 del decreto Legislativo 117/2017
- incentivare e sensibilizzare persone ed Enti, in merito a donazioni finalizzate a progetti specifici che la Fondazione valuterà, previa adozione di procedure specifiche di valutazione comparativa da parte del Comitato Scientifico
L’ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all’art. 4 c. 2 Decreto Legislativo 117/2017.
La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 2, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti di cui ai decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 la cui individuazione è rimessa al Consiglio di Amministrazione.
Potrà:
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, anche offrendo in garanzia beni della Fondazione
- acquistare in proprietà, in usufrutto o in diritto di superficie immobili, mobili, mobili registrati, titoli, strumenti finanziari in genere, aprire conti correnti e dossier titoli o depositi amministrati o gestiti, stipulare convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, accettare eredità con beneficio di inventario e/o legati
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, usufruttuaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti
- aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima
- gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali allo svolgimento della propria attività
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere, nei limiti delle leggi vigenti
La Fondazione si ispirerà nel perseguimento dei propri obiettivi ai principi di tolleranza, solidarietà e rispetto della dignità umana, di valorizzazione del potenziale di crescita nel settore dello studio e della ricerca scientifica.
Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità scientifiche, civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui sopra.
Il patrimonio della Fondazione è composto:
A) dal patrimonio indisponibile o di dotazione rappresentato:
- dal contributo di dotazione iniziale dei fondatori di Lire 60.000.000 (sessantamilioni) equivalenti ad Euro 30.987,00 (trentamilanovecentoottantasette) come risultante dall’atto costitutivo a rogito Notaio Corrado Teti in data 18 luglio 1984 n. 32645/753 di repertorio registrato a Milano il 2 agosto 1984 al n. 24724 e comunque non inferiore al patrimonio minimo previsto all’articolo 22 del D. Legislativo 117/2017
- dai conferimenti in denaro e dai conferimenti di beni mobili (materiali e/o immateriali), mobili registrati, beni immobili, dai contributi, lasciti, eredità, donazioni, diritti d’autore, utilità, strumenti di investimento o di risparmio o comunque da ogni valore che sia suscettibile di valutazione economica ed impiegabile per il perseguimento degli scopi della Fondazione, in qualsiasi forma acquisiti dalla Fondazione da Enti Pubblici o Privati e/o da Privati, che all’atto della acquisizione siano imputate a patrimonio indisponibile
- da ogni utilità, credito, bene materiale o immateriale, immobilizzazione finanziaria, strumento di investimento o di risparmio o comunque da ogni valore che sia suscettibile di valutazione economica ed impiegabile per il perseguimento degli scopi della Fondazione, elargiti dal Fondatore o dai suoi eredi e/o successori o da terzi che all’atto della elargizione sia imputata a patrimonio indisponibile
- dai beni mobili, mobili registrati e immobili acquistati in piena proprietà, in usufrutto o in diritto di superficie dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso patrimonio indisponibile o comunque che all’atto della loro acquisizione siano imputati al patrimonio indisponibile
Quando risulti che detto patrimonio indisponibile è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia l’organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo previsto ai sensi di legge oppure la trasformazione e la prosecuzione dell’attività in forma di associazione o la fusione o lo scioglimento dell’ente.
B) dal patrimonio disponibile o di gestione costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio indisponibile e dalle attività della Fondazione che siano stati espressamente destinati ad integrare il patrimonio disponibile con disposizione del Consiglio di Amministrazione
- da eventuali elargizioni, donazioni, lasciti, eredità, che non siano stati espressamente destinati a integrare il patrimonio indisponibile
- da eventuali contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, che non siano stati espressamente destinati a integrare il patrimonio indisponibile
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili o altre utilità o valori suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al patrimonio indisponibile
- dai ricavi delle attività secondarie strumentali
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che siano espressamente destinati al patrimonio disponibile compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima
- dai redditi patrimoniali non utilizzati per la gestione che non siano stati espressamente destinati al patrimonio indisponibile
In assenza di precisazione circa la loro destinazione, i beni, diritti, crediti, valori e le attività a qualsiasi titolo acquisiti o pervenuti o comunque posseduti si presumono destinati al patrimonio disponibile, fatta salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.
Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità scientifiche, civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui sopra.
Il patrimonio della Fondazione è composto:
A) dal patrimonio indisponibile o di dotazione rappresentato:
- dal contributo di dotazione iniziale dei fondatori di Lire 60.000.000 (sessantamilioni) equivalenti ad Euro 30.987,00 (trentamilanovecentoottantasette) come risultante dall’atto costitutivo a rogito Notaio Corrado Teti in data 18 luglio 1984 n. 32645/753 di repertorio registrato a Milano il 2 agosto 1984 al n. 24724 e comunque non inferiore al patrimonio minimo previsto all’articolo 22 del D. Legislativo 117/2017
- dai conferimenti in denaro e dai conferimenti di beni mobili (materiali e/o immateriali), mobili registrati, beni immobili, dai contributi, lasciti, eredità, donazioni, diritti d’autore, utilità, strumenti di investimento o di risparmio o comunque da ogni valore che sia suscettibile di valutazione economica ed impiegabile per il perseguimento degli scopi della Fondazione, in qualsiasi forma acquisiti dalla Fondazione da Enti Pubblici o Privati e/o da Privati, che all’atto della acquisizione siano imputate a patrimonio indisponibile
- da ogni utilità, credito, bene materiale o immateriale, immobilizzazione finanziaria, strumento di investimento o di risparmio o comunque da ogni valore che sia suscettibile di valutazione economica ed impiegabile per il perseguimento degli scopi della Fondazione, elargiti dal Fondatore o dai suoi eredi e/o successori o da terzi che all’atto della elargizione sia imputata a patrimonio indisponibile
- dai beni mobili, mobili registrati e immobili acquistati in piena proprietà, in usufrutto o in diritto di superficie dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso patrimonio indisponibile o comunque che all’atto della loro acquisizione siano imputati al patrimonio indisponibile
Quando risulti che detto patrimonio indisponibile è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia l’organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo previsto ai sensi di legge oppure la trasformazione e la prosecuzione dell’attività in forma di associazione o la fusione o lo scioglimento dell’ente.
B) dal patrimonio disponibile o di gestione costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio indisponibile e dalle attività della Fondazione che siano stati espressamente destinati ad integrare il patrimonio disponibile con disposizione del Consiglio di Amministrazione
- da eventuali elargizioni, donazioni, lasciti, eredità, che non siano stati espressamente destinati a integrare il patrimonio indisponibile
- da eventuali contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, che non siano stati espressamente destinati a integrare il patrimonio indisponibile
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili o altre utilità o valori suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al patrimonio indisponibile
- dai ricavi delle attività secondarie strumentali
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che siano espressamente destinati al patrimonio disponibile compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima
- dai redditi patrimoniali non utilizzati per la gestione che non siano stati espressamente destinati al patrimonio indisponibile
In assenza di precisazione circa la loro destinazione, i beni, diritti, crediti, valori e le attività a qualsiasi titolo acquisiti o pervenuti o comunque posseduti si presumono destinati al patrimonio disponibile, fatta salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.
La Fondazione non ha scopo di lucro, sia diretto che indiretto, ai sensi dell’art.8 D.lgs. 117/2017 e non può distribuire utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.
Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superino i 100.000 (centomila) euro annui la Fondazione deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo. (art. 14 comma 2 CDTS)
Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del patrimonio indisponibile se resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite e solo per la differenza potranno essere impiegati per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
Organi della Fondazione sono:
- il Presidente
- il Vice-Presidente
- il Consiglio di Amministrazione
- il Tesoriere
- il Comitato Scientifico
- l’Organo di controllo
- l’Organo di revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del d.lgs.117/2017)
La partecipazione agli organi collegiali è onorifica, l’attività prestata nell’ambito degli stessi è svolta a titolo gratuito, fatto salvo l’eventuale rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle stesse se regolarmente documentate e ad eccezione dei compensi determinati a favore dell’Organo di Controllo e di Revisione.
Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.
Il Presidente della Fondazione viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, con la presenza e con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
Il Presidente dirige e coordina le attività della Fondazione, convoca e presiede le riunioni dell’organo di amministrazione (almeno due volte all’anno e comunque ogni volta che ne ravvisi la necessità) e cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione riferendo allo stesso in merito all’attività compiuta.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi, anche in giudizio, con tutti i poteri attinenti l’ordinaria amministrazione, compreso quello di nominare procuratori e determinandone le specifiche attribuzioni.
Il Presidente nei casi di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso al quale tali provvedimenti devono essere sottoposti nella prima riunione successiva alla data in cui i provvedimenti sono stati adottati. Il Consiglio di Amministrazione sceglie altresì tra i suoi componenti un Vice-Presidente che dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.
Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri di cui tre sono componenti di diritto designati come segue:
- uno sarà nominato dalla “Famiglia Buzzati – Traverso” o suoi discendenti
- uno sarà nominato dal “Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Lazzaro Spallanzani” dell’Università di Pavia
- uno sarà nominato dall'”Istituto di Genetica Molecolare del C.N.R.” di Pavia
Ognuno dei tre predetti “Centri di Riferimento” provvederà a nominare un sostituto nel caso in cui il suo rappresentante nel Consiglio venga, per qualsiasi ragione, a mancare.
Al Consiglio di Amministrazione è riservata la nomina degli altri membri (i cooptati), di cui due sono scelti tra gli studiosi delle materie costituenti i campi di ricerca della Fondazione, – dalla ingegneria genetica alla biologia molecolare, alla genetica molecolare, all’immunologia -, mentre gli altri componenti sono scelti preferibilmente tra i promotori e i sottoscrittori dell’atto costitutivo della Fondazione o loro discendenti e/o successori.
Nell’eventualità che uno dei componenti “cd. cooptati” nominati dal Consiglio venga a cessare dalla carica per qualsiasi ragione, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione fino al completamento del triennio in corso.
I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere confermati. Si applica agli stessi Consiglieri l’art. 2382 c.c.
Al Consiglio di Amministrazione spetta l’amministrazione straordinaria della Fondazione nonché in particolare:
- procedere alla elezione del Presidente
- nominare nel suo seno il Vice Presidente
- nominare il Comitato Scientifico
- ratificare la nomina dell’organo di controllo
- nominare il Segretario e il Tesoriere
- nominare i responsabili di settori e di altre cariche che possono partecipare alle riunioni dell’organo di amministrazione senza diritto di voto
- deliberare eventuali regolamenti interni che in esecuzione dello statuto disciplinino gli aspetti e/o le procedure organizzative/amministrative di particolari settori di attività (Tesoreria, Segreteria Generale, Pubbliche Relazioni, Comunicazioni ed Informatica ecc.) determinandone le funzioni, i responsabili e i compiti
- deliberare con maggioranza di due terzi dei suoi componenti eventuali modifiche dello Statuto, su proposta del Presidente o della metà più uno dei suoi membri
- deliberare con maggioranza di almeno tre quarti dei suoi componenti l’estinzione dell’Ente e la devoluzione del patrimonio
- predisporre e approvare il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, nonché curare gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa in vigore
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza
- ratificare le decisioni prese dal Presidente in caso di urgenza come previsto nel precedente articolo 7, anche quelle in materia di avvio o interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale
- curare l’esecuzione degli adempimenti connessi all’iscrizione nel RUNTS e previsti dalla normativa vigente, salvo delega concessa al Presidente
Gli incarichi di Segretario e di Tesoriere potranno essere assunti dal medesimo soggetto e avranno la stessa durata di quello del Presidente.
Il Segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione e alla loro custodia, collabora con il Presidente nella gestione ordinaria, negli adempimenti esecutivi di delibere consiliari, nell’organizzazione delle manifestazioni della Fondazione e nell’informare gli altri organi delle iniziative promosse dall’organo di amministrazione.
Il Tesoriere sovrintende alle seguenti incombenze amministrative e contabili della Fondazione:
- prepara la documentazione preliminare alla redazione del bilancio, di concerto con il Presidente
- sottopone i documenti di bilancio all’approvazione dell’organo di amministrazione, dopo verifica da parte dell’Organo di controllo e di concerto con il Presidente
- sottopone il bilancio all’approvazione del Consiglio di Amministrazione
Nella seduta che approva il bilancio, si discute il programma di lavoro predisposto su proposta del Comitato Scientifico, nel quadro delle possibilità di bilancio e nel rispetto degli scopi della Fondazione.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo le specifiche maggioranze sopra previste per la modifica dello statuto e per la delibera di estinzione dell’Ente e per decidere in merito alla devoluzione del suo patrimonio. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Alle sedute del Consiglio di Amministrazione può presenziare senza diritto di voto l’organo di controllo e, su invito, eventuali esperti, responsabili di settore e di specifiche attività.
Le deliberazioni sono trascritte su apposito libro; ogni verbale è firmato dal Segretario della riunione e dal Presidente della Fondazione o da chi ne fa le veci.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente presso la sede della Fondazione con l’invio dell’ordine del giorno e della relativa documentazione con un anticipo di almeno otto giorni rispetto alla data fissata, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento.
Sarà ammessa tuttavia la convocazione e lo svolgimento della riunione anche fuori dalla sede purché in Italia, salvo quanto infra per le riunioni in telecomunicazione.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all’anno e ogni qual volta il Presidente lo giudichi necessario, o su richiesta di almeno la metà dei Consiglieri.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente almeno la metà dei membri che lo compongono, fatte salve le diverse specifiche maggioranze previste per la modifica dello statuto e per la delibera di estinzione dell’Ente e devoluzione del suo patrimonio.
L’avviso di convocazione deve contenere oltre all’ordine del giorno con l’indicazione degli argomenti da trattare, il luogo e l’ora di convocazione. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.
Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono tuttavia valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano, anche per collegamento in telecomunicazione, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell’Organo di Controllo.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di un luogo fisico di convocazione, oppure in modalità mista con facoltà di ciascun avente diritto di intervenire o in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione. Spetterà a chi fa la convocazione stabilire, volta per volta, le modalità di partecipazione alla riunione, se in presenza, o se in modalità telematica, o se mista. In ogni caso la riunione deve svolgersi alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti
Ove siano previsti luoghi audio e/o video collegati a cura della Fondazione nei quali i partecipanti potranno affluire, gli stessi dovranno essere indicati nell’avviso di convocazione, salvo che si tratti di adunanza totalitaria.
In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto un foglio delle presenze.
Il Comitato Scientifico è presieduto dal Vice Presidente della Fondazione o da un Consigliere a ciò espressamente delegato dal Consiglio di Amministrazione.
È composto da un massimo di cinque membri “cd. effettivi”, oltre al Presidente del Comitato Scientifico, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra studiosi nei campi di attività e di ricerca perseguiti dalla Fondazione.
Possono essere ammessi, in aggiunta, con la qualifica di membri “cd. onorari”, ulteriori tre componenti scelti dal Comitato Scientifico medesimo fra gli studiosi che hanno fattivamente dimostrato interesse concreto per l’attività della Fondazione e il campo di ricerca in cui la Fondazione agisce.
I Componenti effettivi del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; vengono sostituiti in caso di dimissione o impedimento per il rimanente periodo del triennio in corso.
Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all’anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due terzi dei componenti del Comitato stesso.
Il Comitato Scientifico:
- formula proposte di programma dell’attività della Fondazione
- esamina ed esprime il suo parere sugli atti relativi alle singole iniziative della Fondazione e sulla ripartizione dei fondi alle singole iniziative scientifiche e culturali approvate dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Scientifico può invitare esperti alle proprie riunioni
Il compimento di singoli atti o determinate categorie di atti può essere delegato dal Consiglio di Amministrazione a propri componenti scelti tra “i cooptati”. All’atto della delega il Consiglio preciserà le funzioni e le deleghe affidate anche, se del caso, con apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
L’ORGANO DI CONTROLLO può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Se collegiale è composto da tre membri effettivi designati come segue:
- uno dalla Famiglia Buzzati – Traverso o dai suoi discendenti
- uno dal Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Lazzaro Spallanzani dell’Università di Pavia
- uno dall’Istituto di Genetica Molecolare del C.N.R. di Pavia
oltre a due supplenti designati dai tre componenti sopra nominati.
Se monocratico è scelto dalla Famiglia Buzzati – Traverso o dai suoi discendenti.
La nomina dell’organo di controllo è ratificata dal Consiglio di Amministrazione.
L’Organo di Controllo resta in carica per tre anni e pertanto fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e i suoi componenti possono essere riconfermati.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attesta qualora ne ricorrano i presupposti, la correttezza della redazione del bilancio sociale in conformità alle linee guida previste dal Codice del Terzo settore (art. 14).
Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
I componenti dell’Organo di Controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art.2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Presidente notizie sull’andamento dell’attività della Fondazione o su determinate operazioni.
Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all’Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, a meno che il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o a una società di revisione iscritti nell’apposito registro, che saranno comunque scelti secondo i criteri previsti dall’art. 31 citato dai rappresentanti della Famiglia Buzzati – Traverso o dai suoi discendenti.
L’Organo di Controllo, senza diritto di voto, è invitato ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Alle riunioni dell’Organo di Controllo, se collegiale, si applicano le disposizioni relative alle riunioni del Consiglio di amministrazione previste dal presente statuto, in quanto compatibili.
All’Organo di Controllo può essere riconosciuto un compenso proporzionato all’attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, comunque non superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.
L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio redatto in conformità a quanto previsto nell’art.13 del Codice del Terzo Settore, nonché il bilancio sociale ai sensi dell’art. 14 del Codice del Terzo Settore ove ne ricorrano i presupposti.
I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.lgs.117/2017.
Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno, salvo che particolari necessità ne impongano il rinvio e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno.
Dopo l’approvazione, l’organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal d.lgs.117/2017.
L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art.6 d.lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
L’organo di amministrazione approva il bilancio preventivo entro il 30 ottobre di ogni anno, salvo che particolari necessità ne impongano il rinvio e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno.
Al verificarsi delle condizioni dell’art.14 del d.lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari qualora ne ricorrano i presupposti.
Tutti i componenti gli organi della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali.
Oltre alle scritture prescritte dagli articoli 13, 14 e 17 comma 1 del codice del Terzo Settore, la Fondazione dovrà tenere il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che è tenuto a cura del medesimo, il libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo che è tenuto a cura del medesimo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico che è tenuto a cura del medesimo.
Ai fini della ispezione dei libri sociali occorrerà richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l’esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d’ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell’organo amministrativo e un componente dell’organo di controllo. Il richiedente può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza.
Il componente che, successivamente all’esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il componente della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.
In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri enti purché iscritti al Registro del Terzo settore, che perseguano finalità analoghe, previo parere favorevole dell’Ufficio di cui all’art. 45 del Codice del Terzo settore.
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni del codice civile, delle leggi in materia di Fondazioni private riconosciute e di Enti del Terzo Settore.

